Il licenziamento per scarso rendimento del dipendente
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Da tempo ci confronta sulla possibilità di intervenire qualora la prestazione resa dal lavoratore sia del tutto insufficiente rispetto alle attese e agli investimenti da parte dell’imprenditore.
È dunque possibile il licenziamento del “fannullone” o di chi, privo delle richieste capacità professionali, renda una prestazione improduttiva?
Evidentemente si.
Può configurarsi un licenziamento per giustificato motivo soggettivo ogni qual volta il rendimento, insufficiente, è determinato da un inadempimento colpevole del lavoratore o comunque da una negligenza oggetto di contestazione disciplinare; diversamente, si parlerà di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico) se l’inadempimento è incolpevole e, semplicemente, il dipendente renda una prestazione improduttiva che rappresenti un costo non sostenibile dall’imprenditore.
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