Privacy e diritto del lavoro
Diritti compressi o giusta ponderazione di interessi?
Tra le novità inserite nel Dlgs 151/2015, le modifiche all’art. 4 della Legge 300/70 assumono particolare rilevanza nella ponderazione tra interessi di natura diversa.
Sebbene le nuove previsioni normative siano state molto ostacolate e criticate da parte delle principali organizzazioni sindacali, in realtà il testo del nuovo art. 4 se da un lato amplia il potere di controllo del datore di lavoro, dall’altro ne limita l’esercizio.
Stante il dettato normativo di cui alla Legge 300, era – di fatti – facoltà del datore di lavoro procedere, ad esempio, all’installazione di telecamere per proteggere il proprio patrimonio industriale, il tutto senza ricorrere ad accordi sindacali (vedasi nel merito anche l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, sentenza 3122/2015).
Ora, il nuovo testo dell’art. 4 fa un passo (e che passo) indietro da questo punto di vista, inglobando la tutela del patrimonio industriale (i c.d. controlli difensivi) all’interno dei perimetri della contrattazione sindacale.
Di conseguenza, da oggi un datore di lavoro che vorrà procedere all’installazione di telecamere per proteggere il proprio patrimonio dovrà passare, ex lege, attraverso una concertazione sindacale, con tutto quello che ne comporta in termini di tempo e fatica derivante dalla negoziazione.
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Di natura diversa è il secondo comma del nuovo articolo 4 che rappresenta invece una vera grossa novità in tema di privacy e controllo a distanza.
Secondo tale disposizione, oggi è possibile controllare le timbrature dei propri dipendenti per verificarne l’effettiva presenza sul posto di lavoro senza dover raggiungere un accordo con la propria RSU.
L’impatto della norma è immediata, e non solo da un punto di vista prettamente disciplinare e sanzionatorio (le timbrature si possono usare a tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro purché, ovviamente, legittime), ma anche da punto di vista strettamente organizzativo.
La complessità di talune realtà industriali, la necessità di tutelare i “segreti” del proprio know how nonché la portata di alcune leggi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (una su tutte la 81/2008) determinano, oggi più di ieri, il bisogno per l’imprenditore di poter (e dover) limitare l’accesso a determinate aeree ad una cerchia di dipendenti, in modo da poter tenere sotto controllo le aree in questione ed impedire eventuali accessi non “desiderati” né, tantomeno, autorizzati.
Lo strumento del controllo delle timbrate fornisce, da questo punto di vista, non solo un valido deterrente per i “malintenzionati” (se so che il capo mi può “spiare” se timbro nella zona X, ci penserò due volte prima di accedervi senza regolare autorizzazione) ma anche un utile mezzo per poter monitorare e tutelare non la salute di chi lavora in certe aree.
Si faccia riferimento, ad esempio, ad un reparto contenente materiale cancerogeno: attraverso il controllo delle presenze è possibile determinare la frequenza di ingresso di un dipendente dentro l’area in questione, stabilendo di conseguenza un protocollo sanitario ad hoc con il proprio medico competente.
Per carità, non che le organizzazioni sindacali si siano opposte a questa forma di tutela, però diciamo che la “liberalizzazione” conseguente al nuovo dettato normativo conferisce più snellezza e più flessibilità al datore di lavoro.
Restano invariate, ed ancora in evoluzione, le interpretazioni del Garante della Privacy sulla ponderazione tra gli interessi di natura aziendale e quelli personale.
Pertanto bisogna sempre fare molta attenzione a che gli strumenti in uso non vengano impiegati ad esempio per monitorare i luoghi di ricreazioni, né tanto meno per porre in essere condotte che, con o senza Jobs Act, rischiano di essere un boomerang che torna indietro.