Gli obblighi per chi ricorre al lavoro interinale
Il ricorso al lavoro interinale è diventato con il tempo una soluzione molto diffusa dalle imprese italiane.
Come stabilito dalla Legge, si può far ricorso al lavoro interinale per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, purché la persona o le persone da sostituire, non siano quelle assenti per sciopero.
C’è da dire che dalla nascita del lavoro interinale in Italia, la normativa di riferimento è stata più volte modificata e nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è nuovamente sottoposta ad una revisione.
In ogni caso, le imprese che decidono di ricorrere al lavoro interinale, possono affidarsi agenzie interinali (dette anche agenzie per il lavoro – APL – oppure agenzie di somministrazione di lavoro), presenti in quasi tutte le principali città italiane ed in quelle prossime ai distretti industriali, e seguire i loro consigli per non incorrere in sanzioni.
Nel valutare a quale agenzia interinale affidare l’incarico, normalmente viene tenuto in considerazione la disponibilità dell’agenzia di fornire la risorsa o le risorse necessarie, ed ovviamente le tariffe orarie applicate.
Queste ultime, pur tenendo come base l’effettivo costo del lavoratore, possono variare in funzione del margine applicato dall’agenzie.
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L’attività di Ricerca e Selezione delle Agenzie Interinali
Le agenzie interinali hanno a loro disposizione un ampio archivio di curricula provenienti da tutte quelle persone alla ricerca di lavoro che si presentano oppure inviano spontaneamente.
Le agenzie interinali provvedono catalogare i curricula raccolti suddividendoli per esperienza, mansione e caratteristiche dei candidati.
I vantaggi del lavoro interinale
La risposta dell’agenzia interinale al manifestarsi di un’esigenza di un’impresa alla ricerca di lavoratori è pressoché immediata in quasi tutte le situazioni, ancor più in momento come questo dove il tasso di disoccupazione è molto elevato.
Oltre al vantaggio di poter usufruire in tempi relativamente brevi di una o più risorse necessarie, le imprese rivolgendosi alle agenzie interinali, hanno come ulteriore beneficio, quello di non dove incorrere all’iter burocratico previsto dalla Legge in caso di assunzione di personale, essendo i lavoratori interinali dipendenti diretti dell’agenzie stesse.
Come si può ricorrere al lavoro interinale
L’impresa, qualora volesse ricorrere al lavoro interinale, è tenuta a comunicare preventivamente all’agenzia alcune informazioni indispensabili, quali:
- la mansione che verrà adibito il lavoratore
- la durata iniziale del contratto, che all’occorrenza potrà essere prorogata
- la motivazione del ricorso del lavoratore (dal 21/03/14 solo nel caso di ricorso di un contratto a tempo indeterminato)
- il CCNL al quale fare riferimento
- la voce di tariffa INAIL e relativo tasso di rischio
- documentazione dei rischi individuati e i DPI e procedure di sicurezza adottate
- il livello d’inserimento e la retribuzione da corrispondere al lavoratore, che non potrà essere “complessivamente” inferiore a quella percepito o che percepirebbe un suo pari per mansione e livello assunto alle dirette dipendenze dell’impresa.
- l’orario di lavoro
Per quanto riguarda il calcolo del numero di ore di ferie e di permessi spettanti ai lavoratori interinali, si farà sempre riferimento a quanto previsto dal CCNL adottato dall’impresa utilizzatrice.
Il lavoratore interinale ne avrà di conseguenza gli stessi diritti di un qualsiasi altro dipendente diretto dell’impresa utilizzatrice.
Nel caso in cui il lavoratore interinale non riuscisse ad usufruire delle ore di permesso e ferie maturate, queste le verranno riconosciute (monetizzate) alla fine della sua missione, unitamente al TFR (trattamento di fine rapporto), sempre che detti istituti contrattuali siano potuti maturare nel periodo di rapporto di lavoro in regime di somministrazione.
Gli obblighi di Legge
Evidenziamo inoltre che l’impresa utilizzatrice dovrà dichiarare all’agenzia interinale di avere adempiuto e di conseguenza essere in regola per tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. (vedi articolo: A chi spetta erogare la Formazione sulla Sicurezza ai Lavoratori Interinali? )
L’impresa utilizzatrice ha come obbligo quello di comunicare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie se presenti in azienda, oppure in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, ogni qualvolta fa ricorso di lavoratori interinali ( vedi articolo: Somministrazione di Lavoro: l’obbligo della comunicazione alle OO.SS.)
Concludiamo ricordando che, nonostante ci siano ancora molte persone che pensano che i lavoratori interinali debbano sottostare a condizioni inferiori rispetto agli altri lavoratori dipendenti, ma dal punto di vista legislativo non è affatto vero.