Lavoro nero
Il Jobs Act impone nuove modalità sanzionatorie
Il Jobs Act , l’ormai nota riforma del lavoro promossa ed attuata in Italia dal governo Renzi, interviene anche nell’ambito del lavoro nero, riformulando la cosiddetta “maxi sanzione” prevista nel caso di impiego irregolare dei lavoratori.
Specificatamente, l’intervento modifica la misura già prevista alle origini dell’art. 3 L. 73/2002, poi via via modificata, prendendo in considerazione il periodo intercorso del lavoro sommerso in luogo della singola giornata di lavoro prestata in modo irregolare.
La novità, inserita nell’art.22 del Decreto Legislativo n. 151/2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 Settembre ed è entrata in vigore il giorno 24 del medesimo mese, imponendo la sanzione amministrativa in caso di «impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico».
L’art.22, come di seguito riportato, introduce una puntuale suddivisione in scaglioni della sanzione prevista a seconda dell’intervallo di tempo interessato dell’irregolarità contestata:
- da 1500 a 9mila euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego per un periodo fino a 30 giorni effettivi di lavoro;
- da 3mila a 18mila euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego fra i 30 e i 60 giorni;
- da 6mila a 36mila euro, in caso di impiego oltre i 60 giorni.
Di fatto, la variazione introdotta abroga la disciplina previgente che stabiliva una pena pecuniaria (da Euro 1.950 a euro 15.600) per ciascun lavoratore irregolare e euro 195 aggiuntivi per ogni giornata di lavoro effettivo prestato.
La nuova formulazione normativa introduce, inoltre, una maggiorazione del 20% prevista per i lavoratori extracomunitari o minori non in età lavorativa qualora fossero occupati illecitamente.
E’ altresì’ utile sottolineare che, se il numero dei lavoratori in nero è pari o superiore al 20% dei lavoratori nell’unità produttiva intenti al lavoro, vige ancora la sospensione dell’attività lavorativa in difetto.
Un’ulteriore novità introdotta dall’art. 22 del c. 3 bis e 3 ter del d.l. 151/2015 è rappresentata dall’utilizzo della diffida: il personale ispettivo in fase di accesso richiederà al datore in difetto di regolarizzare la posizione contrattuale del prestatore di lavoro in nero.
Al fine di regolarizzare la posizione lavorativa illecita, il datore può scegliere di assumere il lavoratore anche a tempo parziale, ma con una percentuale di riduzione dell’orario non inferiore al 50%.
E’ importante evidenziare che il lavoratore dovrà permanere in forza all’impresa per un tempo minimo di tre mesi dal giorno di avvenuta regolarizzazione.
Il datore di lavoro, inoltre, dovrà fornire opportuna evidenza, comprovante l’avvenuta regolarizzazione, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi e il pagamento delle sanzioni entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del verbale.
Si ricorda che il datore di lavoro tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore, non potrà usufruire di alcuna agevolazione o utilizzare contratti di lavoro di tipo intermittente (a tal proposito si rimanda alla circolare 26/2015 del Ministero del Lavoro).
Si rileva inoltre che, il datore di lavoro non è soggetto alla maxi sanzione qualora regolarizzi integralmente e spontaneamente il rapporto di lavoro illecito, per l’intero periodo interessato, prima dell’accesso ispettivo o prima di un’eventuale convocazione finalizzata ad un tentativo di conciliazione monocratica (cfr. nella circolare 38/2010).