Welfare aziendale
Tassazione agevolata sui benefit e premi aziendali
di Solco
L’agenzia delle entrate presenta le novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di premi di risultato e di Welfare aziendale (Circolare 28/E del 15 giugno 2016). La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto il sistema di tassazione agevolata applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10 % per i premi produttività del settore privato.
La circolare introduce altre novità come l’estensione del beneficio alla partecipazione dei lavoratori e su richiesta di essi a ricevere premi sotto forma di benefit detassati.
La circolare è redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra l’agevolazione introdotta per i premi di produttività e le nuove disposizioni in materia di benefit.
PREMI DI RISULTATO E SOMME DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La legge di stabilità 2016 prevede un imposta sostitutiva del 10% sull’IRPEF e su quelle addizionali delle regioni e dei comuni, se il lavoratore non espressa la sua rinuncia ai premi di risultato:
- per produttività, reddittività, qualità, efficacia ed innovazione;
- somme sulla partecipazione agli utili dell’impresa dentro del limite di importo di 2000€ (2.500€ per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
DOVE SI APPLICA L’AGEVOLAZIONE?
Settore privato
L’agevolazione risulta riservata al settore privato. Quindi sono escluse le Amministrazioni pubbliche. Il benefit può essere attribuito anche ai dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciali.
Dipendenti interessati
L’agevolazione può essere applicata ai lavoratori con reddito dipendente non superiore ai 50.000€ annui (percepiti durante l’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate). Il limite reddituale esclude le prestazioni del welfare aziendale, però include la quota matura di TFR e liquidata in busta paga.
Il 10% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali si applicherà ai premi di risultato di ammontare variabili che siano misurabili e verificabili sui criteri definiti nel decreto (comma 188)