apprendistato di III livello

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Apprendistato di III livello

Quali vantaggi per il datore di lavoro?

di Daniela Pellizzari

Premessa: 

Il ruolo fondamentale della Regione nella diffusione del contratto

Il contratto di apprendistato in Alta formazione e ricerca o detto anche di III livello è disciplinato dall’art. 45 del D.lgs.vo 81/2015.

Esso si può stipulare tra datori di lavoro di tutti i settori e lavoratori con massimo 29 anni, in possesso di un titolo d’istruzione secondaria superiore.

Ci sono diversi tipi di apprendistato di III livello attivabili:

  • apprendistati per il conseguimento di un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari, dottorati di ricerca),
  • apprendistati per attività di ricerca, legati a progetti di ricerca aziendali
  • apprendistati per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale.

Tale contratto è disciplinato in minima parte dalla legge, gli istituti più rilevanti sono delegati alla contrattazione collettiva e alla regolamentazione regionale.

protocollo-formativoIn breve la legge regolamenta la durata minima dell’apprendistato (6 mesi), il recesso ex art. 2118 c.c. al termine dell’apprendistato e l’applicazione delle sanzioni per il licenziamento illegittimo durante il periodo di apprendistato, agganciandolo così alla normativa sui licenziamenti introdotta dal D.lgs.vo 23/2015.

La contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.vo 81/2015, disciplina tutti gli altri aspetti contrattuali nel rispetto di alcuni principi fissati dalla legge. In particolare:

  • determinazione e durata del periodo di prova (art. 2096 c.c.)
  • inquadramento e retribuzione, fermo restando il divieto di retribuzione a cottimo e il rispetto del principio di inquadramento al massimo di 2 livelli inferiori rispetto a quello finale o, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio
  • la figura del tutor aziendale / referente aziendale
  • possibilità di prolungamento del periodo formativo dovuto ad assenze (malattia, infortunio, altra causa di sospensione involontaria dal lavoro) superiore ai 30 giorni
  • possibilità di cumulo di più periodi di apprendistato per l’acquisizione di nuove e ulteriori competenze lavorative. Nel caso specifico il cumulo è possibile con l’apprendistato di I livello
  • possibilità di finanziamento dei percorsi formativi con fondi interprofessionali

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Alla normativa regionale è riservata la parte che caratterizza maggiormente il contratto di apprendistato di Alta Formazione, vale a dire la regolamentazione della formazione, la durata massima del periodo di apprendistato, la figura del tutor didattico.

A corollario di ciò il Protocollo formativo e il Piano Formativo, requisiti indispensabili per la sottoscrizione del contratto di apprendistato in Alta formazione, ora sono stati definiti dal decreto interministeriale datato 12/10/2015, fornendo così uno schema –base per gli enti formativi uguale a livello nazionale e integrabile a seconda delle esigenze delle parti coinvolte.

Appurato che per l’attivazione del contratto di apprendistato in Alta formazione è auspicabile una regolamentazione regionale sulla formazione, in assenza della quale valgono apposite convenzioni ad hoc fra impresa ed ente formativo coinvolto.

La Regione Veneto si è adeguata alle disposizioni legislative a giugno 2016 con il DGR 1050/2016, facilitando la stipula di tale tipologia contrattuale nel senso di garantirne una certa uniformità a livello territoriale.

Il caso: la Regione Veneto e l’apprendistato in Alta Formazione

Fonti normative:

  • D.lgs.vo 81/2015 (art. 42-45-47)
  • Decreto Interministeriale del 12/10/2015 (standard formativi, Protocollo e Piano Formativo)
  • DGR 1050/2016 (disciplina profili formativi dell’apprendistato in Alta formazione)

Sulla base di tali disposizioni, l’apprendistato in Alta formazione nella Regione Veneto è attivabile mediante:

  • la sottoscrizione del Protocollo formativo fra datore di lavoro e istituzione formativa. Tale documento è una sorta di Convenzione fra le parti e sono indicati principalmente i loro compiti, le loro responsabilità, le modalità di selezione degli apprendisti, le modalità di valutazione di quest’ultimi riguardo il loro percorso formativo

e

  • la redazione del Piano Formativo Individuale a cura dell’istituzione formativa, dove vengono indicati gli interventi formativi (interni e esterni all’azienda), le modalità di erogazione degli stessi, la loro durata, tutto nel rispetto delle disposizioni regionali del DGR 1050/2016. In forma sintetica tale piano deve essere allegato nel contratto di apprendistato.

Il datore di lavoro deve essere dotato di una struttura interna idonea all’effettuazione di eventuali lezioni, della strumentazione per lo svolgimento della formazione interna e almeno di un tutor in grado di gestire in modo appropriato l’inserimento dell’apprendista in azienda.

Quali vantaggi?

  1. crescita della conoscenza
  2. chiari e distinti adempimenti a carico del datore rispetto all’istituzione formativa
  3. presenza di agevolazioni economico-normative

– Crescita della conoscenza

Il vantaggio principale nella stipula di un contratto in Alta formazione è di realizzare quel raccordo tra istituzioni formative e impresa, favorendo la diffusione capillare della conoscenza e dell’innovazione nell’economia nazionale che tanto manca.

Chiari e distinti adempimenti a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

  • seleziona, in collaborazione con l’istituzione formativa, il lavoratore idoneo a ricoprire la posizione dell’apprendista con criteri oggettivi e trasparenti (es. eventuali questionari di orientamento professionale, colloqui individuali per testare motivazione, attitudini, conoscenze ecc…). La candidatura è presentata presso l’istituzione formativa. L’informativa al lavoratore sugli aspetti formativi, contrattuali del percorso, sul contenuto del Protocollo e del Piano formativo individuale, sulle modalità di individuazione degli apprendisti e dei suoi diritti e doveri in quanto studente-lavoratore sono a carico dell’istituzione formativa
  • si attiene alle disposizioni del contratto collettivo e di legge per la regolamentazione del rapporto di lavoro
  • informa e forma l’apprendista sui rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro per la parte relativa alle attività di formazione interna e prestazione lavorativa in azienda
  • collabora alla redazione del PFI in tema di articolazione, di contenuto della formazione interna in raccordo con quella esterna, di risultati di apprendimento da conseguire, di criteri e modalità di valutazione (iniziale, intermedia, finale) dell’apprendimento (e relativi comportamenti) e di eventuali forme di sostegno, recupero o riallineamento
  • designa un tutor aziendale (può essere egli stesso) che accompagna l’apprendista nel percorso di formazione interna e collabora con il tutor didattico, nominato dall’istituzione formativa, nella valutazione del lavoratore-studente, fornendo elementi utili alla compilazione del dossier individuale di valutazione dell’apprendista il cui schema è stato delineato dal DM 12/10/2015.
  • è responsabile unicamente per la formazione impartita all’interno dell’impresa. A differenza del passato non può essere ritenuto responsabile di inadempimenti riguardanti la formazione esterna non dipendenti dalla sua volontà ma solo di eventi da lui direttamente controllabili.

Agevolazioni economico-normative

Contributive

La contribuzione previdenziale per gli apprendisti è pari all’ 11,61% di cui:

  • 10% contributo per malattia, infortuni, pensione, maternità, assegni familiari
  • 1,31% contributo assicurazione sociale per l’impiego
  • 0,30% contributo ai fondi interprofessionali

Sgravio +12 mesi dalla trasformazione rapporto a fine apprendistato.

Retributive

Inquadramento fino a 2 livelli inferiori a quello finale o retribuzione percentualizzata in base all’anzianità di servizio

Nelle ore di formazione esterna (presso istituzione formativa)= non retribuite

Nelle ore di formazione interna= retribuzione pari al 10% di quella dovuta

Si può ricorrere ai fondi interprofessionali per finanziare la formazione

Fiscali

Le spese per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base imponibile IRAP

L’intero costo sostenuto dal datore di lavoro è interamente deducibile ai fini IRAP (per i contratti dal 1/1/2015)

Normative

Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato.

Esclusione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti ai sensi art. 42 (vale a dire assunzione al termine dell’apprendistato)

Altre agevolazioni

Esenzione premio INAIL

Contributo Programma FIxO “S&U” per contratti in Alta formazione e ricerca a tempo pieno o part time (minimo 24 ore settimanali) e di durata minima di 12 mesi.-scadenza 30/9/2016 (salvo ulteriori proroghe)

  • 8.000 euro per i contratti di apprendistato a tempo indeterminato
  • 6.000 euro per i contratti di apprendistato part time a 24 ore settimanali

***

Attualmente le forme contrattuali appetibili per inserire i giovani nel mondo del lavoro tali da tutelare e soddisfare le esigenze di entrambe le parti contraenti non ce ne sono. 

Tale considerazione mi ha spinto a esplorare il mondo dell’apprendistato in una delle tipologie meno adottate. Ad oggi questo contratto è l’unico strumento che potrebbe far diminuire la disoccupazione giovanile e impiegare le menti più brillanti nel mondo del lavoro. Naturalmente questa resta una mia opinione personale….

Cosa ne pensate?  Ci sono altri modi più efficaci per introdurre i giovani nel mondo del lavoro?

Mi piacerebbe leggere e condividere le vostre riflessioni…. perciò attendo fiduciosa i vostri commenti.

Bibliografia consigliata

Daniela Daniela Pellizzari
Specialista in amministrazione del personale e consulenza giuslavoristica da più di 5 anni in studi professionali e in aziende medio-grandi, con esperienza anche nella formazione del personale. Appassionata di temi inerenti il diritto del lavoro, formazione e sviluppo del personale.
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